Art. 4.
Sostituzione  dell'art. 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007,
                               n. 10/R

   1.  L'art.  32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R,
e' sostituito dal seguente:
   «Art.  32.  (Norme  transitorie).  -  1.  Le  aziende  zootecniche
esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio
fascicolo   aziendale   la   comunicazione   riguardante   l'utilizzo
agronomico  di  effluenti  zootecnici  di  cui all'art. 3 entro il 30
giugno 2008 in conformita' ai contenuti dell'allegato II, parte C. La
comunicazione  deve  essere  inserita  nel  sistema  on-line  messo a
disposizione  dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'anagrafe unica,
entro   i  successivi  trenta  giorni.  I  restanti  contenuti  della
comunicazione,  ove  prescritti,  sono  completati, sempre tramite il
servizio  on-line,  entro  il  31  dicembre  2008  in  conformita' ai
contenuti  dell'allegato  II,  parte  A.  Nel  caso  di  aziende  non
zootecniche   e   piccole   aziende   agroalimentari   esistenti,  la
comunicazione  di  utilizzazione  agronomica  deve essere presentata,
sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione
Piemonte, entro il 31 dicembre 2008.
   2.  Le  aziende  esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di
utilizzazione  agronomica  di cui all'art. 4 entro il 31 luglio 2009,
tramite  il  servizio  online  ,  messo  a disposizione dalla Regione
Piemonte,  inserendo  o  aggiornando  i  dati  relativi  alla propria
situazione  aziendale  rispetto  agli  obblighi previsti dal presente
regolamento.
   3.  Le  aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al
rispetto  delle  norme stabilite dal presente regolamento, presentano
alle province competenti per territorio per la relativa approvazione,
entro  il  31  dicembre  2008,  un programma di,. adeguamento redatto
secondo  lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno
2008;  lo  stesso  schema  stabilisce, inoltre, le tolleranze massime
ammissibili  per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di
adeguamento di cui al presente comma e' aggiornato, ove necessario, a
seguito  della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di
cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse, la Regione potra'
definire,  nel  rispetto  degli  orientamenti comunitari, i necessari
strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.
   4.  Ferme  restando le scadenze definite dalle deliberazioni della
Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002,
n.  9/R  (Designazione  delle  zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola  e relativo programma d'azione), le previsioni del programma
di  adeguamento di cui al comma 3 e le eventuali prescrizioni dettate
in  merito  dalla  provincia  competente  sono realizzate entro il 31
dicembre 2010.
   5.  Per  le  aziende  esistenti  che  procedono  all'utilizzazione
agronomica  delle  deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo
rapido  a  tenori  di  sostanza  secca  superiori  al 65 per cento il
divieto   di   cui  all'art.  25  si  applica  entro  trentasei  mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
   6.  Fatta  eccezione  per  i  casi  di  ampliamento di allevamenti
zootecnici  esistenti,  le  aziende  zootecniche che, in applicazione
delle  disposizioni  regionali vigenti in materia, abbiano provveduto
all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti
zootecnici,  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento, sono esonerate dall'eventuale
obbligo   di   ulteriore   adeguamento   delle  strutture  stesse  in
applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino
al 31 dicembre 2013.».