Art. 4. Sostituzione dell'art. 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. L'art. 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e' sostituito dal seguente: «Art. 32. (Norme transitorie). - 1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 2008 in conformita' ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'anagrafe unica, entro i successivi trenta giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 dicembre 2008 in conformita' ai contenuti dell'allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 dicembre 2008. 2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'art. 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio online , messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. 3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 dicembre 2008, un programma di,. adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma e' aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse, la Regione potra' definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso. 4. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 3 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010. 5. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'art. 25 si applica entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.».