(Pubblicata  nel  2° suppl. alla Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio
                                2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

           Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa



   1.  In  applicazione  di  quanto previsto dall'art. 30 della legge
regionale  4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le
leggi  regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo
ivi indicato.
   2.   Le   disposizioni  delle  leggi  regionali  abrogate,  citate
nell'allegato  A  di  cui  al  comma  1,  continuano ad applicarsi ai
rapporti  sorti  nel  periodo  della  loro vigenza e per l'esecuzione
degli  accertamenti  dell'entrata  e  degli  impegni di spesa assunti
cosi' come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005,
n.  13  (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi
d'impatto della regolamentazione).