Art. 10.

                Programma di meccanizzazione agricola



   1.  Ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento  (CE)  n. 1857 della
Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88
del  trattato  agli  aiuti  di  Stato  a favore delle piccole e medie
imprese  attive  nella  produzione  di  prodotti  agricoli  e recante
modifica  del  regolamento  (CE) n. 70/2001), puo' essere concesso un
aiuto,   sotto   forma  di  concorso  negli  interessi  per  prestiti
quinquennali,  riguardanti  l'acquisto  di  macchine  ed attrezzature
agricole.
   2.  Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede
operativa  nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli
o associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di  soggetti  e  attivita',  integrita'  aziendale  e semplificazione
amministrativa  in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere
d),  f),  g),  l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritte al
registro  delle  imprese  presso la camera di commercio competente ed
alla  gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresi'
in  possesso  di  partita  IVA  per il settore agricolo e che abbiano
costituito il fascicolo aziendale.
   3.  Il  concorso regionale negli interessi viene concesso in forma
attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un
contributo   in  conto  capitale  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
   4. L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:
    a) riduzione dei costi di produzione;
    b) miglioramento e riconversione della produzione;
    c) miglioramento della qualita';
    d)   tutela   e  miglioramento  dell'ambiente  naturale  o  delle
condizioni di igiene o del benessere degli animali;
    e) prevenzione degli infortuni sul lavoro.
   5.  Non  sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, cosi'
come   definiti  dall'art.  2,  comma  17  del  regolamento  (CE)  n.
1857/2006.
   6.   Con   provvedimento   della   Giunta  regionale,  sentita  la
Commissione  consiliare  competente,  sono  stabilite le disposizioni
attuative  degli interventi di cui al comma 1 con l'individuazione di
parametri,  priorita', condizioni e procedure, nel rispetto di quanto
previsto  dalla  legge  regionale  8  luglio  1999,  n.  17 (Riordino
dell'esercizio   delle   funzioni   amministrative   in   materia  di
agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
   7.  Con  apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con
gli istituti di credito.
   8.  Agli  oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l'anno
finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si
fa  fronte  con  le  disponibilita' della UPB DA11032 del bilancio di
previsione  per  l'anno  finanziario  2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010.