Art. 10. Programma di meccanizzazione agricola 1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001), puo' essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole. 2. Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresi' in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale. 3. Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006. 4. L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e riconversione della produzione; c) miglioramento della qualita'; d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali; e) prevenzione degli infortuni sul lavoro. 5. Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006. 6. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l'individuazione di parametri, priorita', condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca). 7. Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito. 8. Agli oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilita' della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.