Art. 11. Aiuti alla filiera corta 1. La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attivita' volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore. 2. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita. 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attivita', modalita' attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti. 4. La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati. 5. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in euro 1 milione per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilita' della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.