Art. 11.

                      Aiuti alla filiera corta



   1.  La  Regione  incentiva  gli  interventi a favore della filiera
corta  come  attivita'  volta  a  sviluppare  il rapporto diretto fra
consumatore e produttore.
   2.  La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere
da  enti  locali  singoli  od  associati  a  favore dello sviluppo di
mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui
hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale
ove sono istituite le aree di vendita.
   3.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente,   con   proprio  provvedimento  stabilisce  un  piano  di
iniziative  a  favore  della  filiera corta individuando beneficiari,
attivita',   modalita'   attuative   e   condizioni   di  accesso  ai
finanziamenti.
   4.  La  Regione  si  riserva  di estendere gli interventi a favore
della  filiera  corta  anche  ad  imprenditori  agricoli  singoli  od
associati.
   5.  All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 1, previsto in euro 1 milione per l'anno finanziario 2008 e per
ciascuno  degli  anni  successivi  fino  al 2010, si fa fronte con le
disponibilita'  della  UPB  DA11032  del  bilancio  di previsione per
l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.