Art. 13.

                   Garanzie prestate dalla Regione



   1.  E'  stabilito  in  euro  400.000,00 il limite massimo entro il
quale  puo'  essere  prestata,  a partire dall'anno finanziario 2008,
garanzia fidejussoria nell'interesse della Tenuta Cannona S.r.l.
   2. Ai sensi dell'art. 10, comma 13 della legge regionale 11 aprile
2001,   n.  7  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Piemonte)  il
prospetto  delle  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate dalla
Regione  e  pubblicato  in  allegato  al  bilancio dell'ente, in ogni
esercizio   finanziario,  e'  integrato  con  gli  estremi  dell'atto
stipulato in base all'autorizzazione di cui al comma 1.