Art. 13. Garanzie prestate dalla Regione 1. E' stabilito in euro 400.000,00 il limite massimo entro il quale puo' essere prestata, a partire dall'anno finanziario 2008, garanzia fidejussoria nell'interesse della Tenuta Cannona S.r.l. 2. Ai sensi dell'art. 10, comma 13 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e pubblicato in allegato al bilancio dell'ente, in ogni esercizio finanziario, e' integrato con gli estremi dell'atto stipulato in base all'autorizzazione di cui al comma 1.