Art. 14. Fondo di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro 1. E' istituito nell'UPB DA15001 il fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro) pari ad euro 1 milione rispettivamente per il 2008 e per il 2009. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate iscritte nell'UPB DA0902 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.