Art. 14.

   Fondo di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro



   1.  E' istituito nell'UPB DA15001 il fondo di cui all'art. 2 della
legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarieta' per le
vittime   degli   incidenti  sul  lavoro)  pari  ad  euro  1  milione
rispettivamente per il 2008 e per il 2009.
   2.  Alla  copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con
le   maggiori  entrate  iscritte  nell'UPB  DA0902  del  bilancio  di
previsione  per  l'anno  finanziario  2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010.