Art. 15. Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione 1. Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticita' socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro e' istituito, per l'anno 2008, un fondo speciale nell'UPB DA15041 pari ad euro 10,5 milioni gestito direttamente dalla Regione tramite l'Agenzia Piemonte lavoro, in quanto servizio connesso alle politiche del lavoro che richiede l'unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro). 2. Il fondo e' destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2007 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l'entita' del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti. 4. La copertura finanziaria dei contributi erogati e' assicurata mediante lo stanziamento della somma di euro 10,5 milioni nell'UPB DA15041, che presenta la necessaria capienza finanziaria. 5. Gli importi relativi alla somma stanziata, per gli effetti dell'art. 28 della legge regionale n. 9/2007, nell'UPB DA15041, eventualmente risultati non spesi, sono utilizzabili dall'agenzia Piemonte lavoro in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.