Art. 16. Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce. 1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 54, 76 e 79 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)) si applicano agli uffici della Regione Piemonte, fatta eccezione per i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed a quelli inerenti ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalita' di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonche' per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).