Art. 16.

Disposizioni   in   materia  di  incarichi  dirigenziali,  organi  di
direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche,
personale  dei  gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di
                             portavoce.


   1.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 18, 54, 76 e 79 dell'art. 3
della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2008))  si  applicano  agli  uffici  della  Regione  Piemonte,  fatta
eccezione  per  i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed a
quelli  inerenti  ad  organi  di direzione, consultivi e di controllo
delle  amministrazioni  pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti
per le finalita' di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa che disciplina
l'INAIL,   nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli  enti
previdenziali),  nonche' per gli uffici di diretta collaborazione con
gli  organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20
(Assegnazione  di  personale ai gruppi consiliari), per gli uffici di
comunicazione  di  cui  alla  legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39
(Norme   sull'organizzazione   degli   uffici   di   comunicazione  e
sull'ordinamento  del  personale assegnato) e per il portavoce di cui
all'art.  7  della  legge  7  giugno  2000,  n. 150 (Disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni).