Art. 17. Risorse per il trattamento accessorio 1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonche' le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilita' per il trattamento accessorio.