Art. 17.

                Risorse per il trattamento accessorio



   1.  Le  risorse  aggiuntive  che  hanno incrementato, ai sensi dei
contratti  collettivi,  i fondi per la retribuzione di posizione e di
risultato  per  il  personale  dirigente,  nonche'  le risorse per le
politiche  di  sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in
via definitiva nelle disponibilita' per il trattamento accessorio.