Art. 18.

             Retribuzione per prestazioni straordinarie



   1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata a disporre il pagamento
delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle
retribuibili  a  norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate
dal  personale  avente  titolo impegnato per l'attivazione della sala
operativa  della  protezione  civile  e  per  le  attivita'  ad  essa
conseguenti,   nonche'   al   personale   impegnato  nelle  attivita'
finalizzate  all'apertura  al pubblico della Reggia di Venaria Reale,
ivi compreso il personale con posizione organizzativa.
   2.  In  analogia  a  quanto previsto al comma 1, e' autorizzato il
pagamento  di  prestazioni straordinarie in deroga anche al personale
del  Consiglio  regionale  impegnato nelle attivita' di supporto alle
sedute    dell'Assemblea   e   degli   altri   organismi   consiliari
istituzionalmente costituiti.