Art. 18. Retribuzione per prestazioni straordinarie 1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l'attivazione della sala operativa della protezione civile e per le attivita' ad essa conseguenti, nonche' al personale impegnato nelle attivita' finalizzate all'apertura al pubblico della Reggia di Venaria Reale, ivi compreso il personale con posizione organizzativa. 2. In analogia a quanto previsto al comma 1, e' autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.