Art. 19.

                  Pagamenti in carenza di bilancio



   1.  L'autorizzazione  ad effettuare pagamenti anche in carenza del
bilancio  di previsione dopo il 30 aprile non e' applicata alle spese
obbligatorie  per  l'espletamento  dell'incarico dei componenti della
Giunta regionale e per le indennita' dei Consiglieri regionali.