Art. 20.

                Cooperazione sanitaria internazionale



   1.  La  Regione, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria
internazionale  a  favore  dei  Paesi in via di sviluppo, sostiene le
organizzazioni   non   governative  (ONG)  riconosciute  dal  Governo
italiano  nonche'  le  associazioni  e  istituzioni  di  volontariato
internazionale,    aventi    sede    nella    Regione,   responsabili
dell'attuazione  di  specifici  progetti di intervento. Tale sostegno
avviene   attraverso   l'attivita'  svolta  dal  personale  sanitario
volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali.
   2. Per i fini di cui al comma 1, il personale sanitario dipendente
delle  strutture  sanitarie  pubbliche  del  Piemonte con contratto a
tempo indeterminato, disponibile a svolgere attivita' di volontariato
all'estero,  puo'  usufruire  di un periodo di aspettativa retribuita
della  durata  complessiva  non  superiore a un mese per ciascun anno
solare.  Tali  periodi  sono utilizzati per l'attuazione di specifici
progetti sanitari approvati preventivamente dalla Regione.
   3.  Agli  oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in euro 500.000,00
per  l'esercizio  finanziario  2008,  si  fa  fronte,  secondo quanto
disposto  dall'art. 13, comma 4 della legge regionale 17 agosto 1995,
n.  67  (Interventi  regionali  per  la  promozione di una cultura ed
educazione   di   pace   per   la   cooperazione  e  la  solidarieta'
internazionale), con gli stanziamenti iscritti nell'UPB DA20051 dello
stato  di  previsione  della spesa del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione  Piemonte.  Per i successivi esercizi finanziari si fa
fronte  con  le  risorse finanziarie individuate secondo le modalita'
previste  dall'art.  8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30
della legge regionale n. 2/2003.