Art. 20. Cooperazione sanitaria internazionale 1. La Regione, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, sostiene le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano nonche' le associazioni e istituzioni di volontariato internazionale, aventi sede nella Regione, responsabili dell'attuazione di specifici progetti di intervento. Tale sostegno avviene attraverso l'attivita' svolta dal personale sanitario volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali. 2. Per i fini di cui al comma 1, il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, disponibile a svolgere attivita' di volontariato all'estero, puo' usufruire di un periodo di aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare. Tali periodi sono utilizzati per l'attuazione di specifici progetti sanitari approvati preventivamente dalla Regione. 3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 4 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarieta' internazionale), con gli stanziamenti iscritti nell'UPB DA20051 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione Piemonte. Per i successivi esercizi finanziari si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.