Art. 21. Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali 1. Qualora la forma associativa adottata per lo svolgimento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) abbia natura consortile, tale consorzio riveste natura obbligatoria e non rientra pertanto nel processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 244/2007.