Art. 21.

      Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali



   1.  Qualora la forma associativa adottata per lo svolgimento degli
interventi  e  dei  servizi  sociali ai sensi dell'art. 9 della legge
regionale  8  gennaio  2004,  n.  1  (Norme  per la realizzazione del
sistema  regionale  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e
riordino  della legislazione di riferimento) abbia natura consortile,
tale consorzio riveste natura obbligatoria e non rientra pertanto nel
processo   di   riorganizzazione  sovracomunale  dei  servizi,  delle
funzioni  e  delle  strutture  previsto  dall'art. 2, comma 28, della
legge n. 244/2007.