Art. 22.

 Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen



   1.  L'importo  del reddito annuo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3
della  legge  regionale 23 marzo 2004, n. 7 (Livelli di assistenza ed
erogazione  di  sussidi  alle persone affette dal morbo di Hansen) e'
rivalutato,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2008, nella misura di euro
16.400,00.