Art. 22. Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen 1. L'importo del reddito annuo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 (Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen) e' rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura di euro 16.400,00.