Art. 23.

               Programmi di sperimentazione gestionale



   1.  I  programmi  di  sperimentazione gestionale autorizzati dalla
Regione  ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art.  1  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421) per i quali e'
scaduto  il  termine  del  primo triennio di sperimentazione, possono
essere  prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore
a  tre  anni, previa ridefinizione dei programmi, in conformita' alle
previsioni  del piano socio-sanitario regionale 2007-2010 e del piano
regionale di rientro 2008 - 2010.