Art. 23. Programmi di sperimentazione gestionale 1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali e' scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a tre anni, previa ridefinizione dei programmi, in conformita' alle previsioni del piano socio-sanitario regionale 2007-2010 e del piano regionale di rientro 2008 - 2010.