Art. 24. Costituzione di societa' mista 1. Ai sensi dell'art. 23 la Giunta regionale puo' autorizzare la costituzione di una societa' mista fra le ASL interessate e le societa' Azienda sviluppo multiservizi, Cooperativa sociale P.G. Frassati onlus o loro aventi causa per la gestione dell'immobile oggetto della sperimentazione gestionale ai fini sia sanitari sia socio-sanitari, di durata quinquennale, prorogabile dalla Giunta regionale di cinque anni in cinque anni sino al compimento del piano finanziario approvato dalla Giunta regionale.