Art. 24.

                   Costituzione di societa' mista



   1.  Ai  sensi dell'art. 23 la Giunta regionale puo' autorizzare la
costituzione  di  una  societa'  mista  fra  le  ASL interessate e le
societa'  Azienda  sviluppo  multiservizi,  Cooperativa  sociale P.G.
Frassati  onlus  o  loro  aventi  causa per la gestione dell'immobile
oggetto  della  sperimentazione  gestionale  ai fini sia sanitari sia
socio-sanitari,  di  durata  quinquennale,  prorogabile  dalla Giunta
regionale  di cinque anni in cinque anni sino al compimento del piano
finanziario approvato dalla Giunta regionale.