Art. 25. Utilizzo di fondi residui e ribassi d'asta delle opere connesse all'evento olimpico 1. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilita' delle opere olimpiche finanziate e' autorizzato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 7/2001, l'utilizzo di tutti i fondi gia' stanziati, economie comprese, da parte della Regione Piemonte e della provincia di Torino, anche successivamente all'evento olimpico, onde consentire il completamento del sistema infrastrutturale realizzato e la sua riconversione e valorizzazione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nell'esercizio finanziario 2008, si provvede con le risorse dell'UPB DA17002 del bilancio regionale.