Art. 25.

Utilizzo  di  fondi  residui  e  ribassi  d'asta delle opere connesse
                         all'evento olimpico



   1.  Al  fine  di  garantire l'efficienza e la sostenibilita' delle
opere  olimpiche  finanziate  e'  autorizzato,  ai sensi dell'art. 53
della  legge  regionale  n.  7/2001, l'utilizzo di tutti i fondi gia'
stanziati, economie comprese, da parte della Regione Piemonte e della
provincia  di Torino, anche successivamente all'evento olimpico, onde
consentire il completamento del sistema infrastrutturale realizzato e
la sua riconversione e valorizzazione.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma  1, nell'esercizio finanziario 2008, si provvede con le risorse
dell'UPB DA17002 del bilancio regionale.