Art. 26. Disposizioni in materia di aziende turistiche locali 1. Al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuita' operativa delle aziende turistiche locali (ATL), nelle more dell'adeguamento delle medesime ai principi di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, per l'anno 2008, ripartisce il contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), tra le ATL che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avviato con apposita delibera le necessarie modifiche statutarie volte alla pubblicizzazione del capitale sociale. Le risorse sono ripartite sulla base dell'entita' del contributo ordinario erogato nel 2007. 2. La Giunta regionale, per le ATL che adeguano i propri statuti a quanto richiamato nel comma 1, e' comunque autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale dismesse da parte dei soci privati e pubblici, ovvero nuove quote in sede di ricapitalizzazione. 3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1 si fa fronte mediante le risorse stanziate nell'UPB DA17071. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 2 si fa fronte mediante lo stanziamento nell'UPB SA01052 della somma di euro 1 milione, alla cui copertura si provvede riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.