Art. 26.

        Disposizioni in materia di aziende turistiche locali



   1. Al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuita'
operativa   delle   aziende   turistiche  locali  (ATL),  nelle  more
dell'adeguamento delle medesime ai principi di evidenza pubblica e di
tutela  della  concorrenza,  la  Giunta  regionale,  per l'anno 2008,
ripartisce  il contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 22
ottobre  1996,  n.  75  (Organizzazione dell'attivita' di promozione,
accoglienza  e  informazione  turistica in Piemonte), tra le ATL che,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  abbiano avviato con apposita delibera le necessarie modifiche
statutarie  volte  alla  pubblicizzazione  del  capitale  sociale. Le
risorse   sono  ripartite  sulla  base  dell'entita'  del  contributo
ordinario erogato nel 2007.
   2. La Giunta regionale, per le ATL che adeguano i propri statuti a
quanto richiamato nel comma 1, e' comunque autorizzata ad acquistare,
in  concorso  con  gli  altri  soci pubblici e al valore nominale, le
quote  di  capitale  dismesse  da  parte dei soci privati e pubblici,
ovvero nuove quote in sede di ricapitalizzazione.
   3.  Agli  oneri  derivanti  da  quanto  previsto dal comma 1 si fa
fronte  mediante  le  risorse  stanziate nell'UPB DA17071. Agli oneri
derivanti  da  quanto  previsto  dal comma 2 si fa fronte mediante lo
stanziamento nell'UPB SA01052 della somma di euro 1 milione, alla cui
copertura  si  provvede  riducendo,  di  pari  importo,  la dotazione
finanziaria  dell'UPB  DA09012  del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2008.