Art. 27. Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale le modalita' di adeguamento degli enti pubblico-privati a partecipazione regionale in applicazione dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Nelle more dell'attuazione della presente disposizione, al fine di consentire il regolare funzionamento e la continuita' operativa dei suddetti enti, la Giunta regionale, per l'anno 2008, procede all'erogazione dei contributi regionali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.