Art. 27.

     Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale



   1.  La  Giunta  regionale,  entro  sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente legge, propone al Consiglio regionale le modalita' di
adeguamento degli enti pubblico-privati a partecipazione regionale in
applicazione  dell'art.  13  del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, recante
disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione
fiscale).  Nelle more dell'attuazione della presente disposizione, al
fine  di  consentire  il  regolare  funzionamento  e  la  continuita'
operativa  dei  suddetti  enti, la Giunta regionale, per l'anno 2008,
procede   all'erogazione  dei  contributi  regionali  secondo  quanto
previsto dalle leggi vigenti.