Art. 3. Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF 1. L'art. 1 della legge regionale n. 2/2003, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Riduzione addizionale regionale all'IRPEF), e' da intendersi che esplica i suoi effetti sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere versata a decorrere dal 1° gennaio 2008.