Art. 3.

    Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF



   1. L'art. 1 della legge regionale n. 2/2003, cosi' come modificato
dall'art.  1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Riduzione
addizionale regionale all'IRPEF), e' da intendersi che esplica i suoi
effetti  sull'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche  che  deve essere versata a decorrere dal 1° gennaio
2008.