Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 7/2001 1. All'art. 5 della legge regionale n. 7/2001 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. La Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), predispone ogni anno un documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione ed attuazione delle politiche della Regione. 3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e' presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), alla quale il documento e' trasmesso entro il 5 settembre e che si esprime entro il 25 settembre. 4. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.».