Art. 30.

              Modifiche alla legge regionale n. 7/2001



   1.  All'art.  5  della  legge regionale n. 7/2001 i commi 2, 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
   «2.  La  Giunta  regionale, avvalendosi anche della collaborazione
dell'Istituto  di  ricerche  economico  sociali  del Piemonte (IRES),
predispone    ogni    anno    un    documento    di    programmazione
economico-finanziaria  che,  sulla  base di valutazioni sullo stato e
sulle  tendenze  della situazione economica e sociale internazionale,
nazionale  e  regionale,  costituisce il quadro di riferimento per la
predisposizione   dei   bilanci   pluriennale  e  annuale  e  per  la
definizione ed attuazione delle politiche della Regione.
   3.  Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale
e'  presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il
30  settembre  di  ogni  anno,  previa  acquisizione del parere della
Conferenza  permanente  Regione-autonomie  locali  di  cui all'art. 6
della  legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34  (Riordino delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  della Regione e degli Enti
locali),  alla quale il documento e' trasmesso entro il 5 settembre e
che si esprime entro il 25 settembre.
   4.  La  mancata  deliberazione  del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria  non  impedisce, comunque, la presentazione, da
parte  della Giunta regionale, del bilancio pluriennale, del bilancio
annuale e della legge finanziaria.».