Art. 31.

              Modifica della legge regionale n. 8/2006



   1.  Dopo  l'art.  2  della  legge  regionale 7 febbraio 2006, n. 8
(Disposizioni  in  materia di collaborazione e supporto all'attivita'
degli enti locali piemontesi), e' inserito il seguente:
   «Art. 2-bis. (Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni).
-  1. La Regione puo' intervenire, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio,  a  favore  dei  piccoli  comuni  con  popolazione  fino  a
cinquemila  abitanti  che  siano  privi di ufficio legale, sostenendo
direttamente  le  spese  per  l'attivita'  di  difesa legale in cause
riguardanti  l'applicazione  di  leggi,  regolamenti,  provvedimenti,
direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla
Giunta regionale.
   2.   La   Giunta   regionale   partecipa   all'individuazione  del
professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.
   3.  La  difesa  legale  di  cui  al  comma  2  viene  attribuita a
professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.
   4.  Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle
cause in cui la Regione e' controparte dell'ente locale.
   5.  Alle  spese  di  cui  ai  commi  1,  3  e 4 si provvede con lo
stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale».