Art. 31. Modifica della legge regionale n. 8/2006 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi), e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni). - 1. La Regione puo' intervenire, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attivita' di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale. 3. La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari. 4. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione e' controparte dell'ente locale. 5. Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale».