Art. 32. Modifiche della legge regionale n. 15/2007 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), e' inserito il seguente: «3-bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2007, e' inserito il seguente: «4-bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti puo' utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attivita' economica da un comune non montano.». 3. L'art. 7 della legge regionale n. 15/2007 e' abrogato.