Art. 32.

             Modifiche della legge regionale n. 15/2007



   1.  Dopo  il  comma  3 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno
2007,  n.  15  (Misure  di  sostegno  a favore dei piccoli comuni del
Piemonte), e' inserito il seguente:
   «3-bis.  Sono  previste misure particolari a favore dei comuni con
popolazione pari o inferiore a mille abitanti.».
   2.  Dopo  il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2007,
e' inserito il seguente:
   «4-bis.  Il  comune  montano  o  collinare  con popolazione pari o
inferiore  a  mille  abitanti puo' utilizzare il contributo di cui al
comma  4  per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che
trasferiscono  la  residenza o dimora abituale o la sede di effettivo
svolgimento  della  propria  attivita'  economica  da  un  comune non
montano.».
   3. L'art. 7 della legge regionale n. 15/2007 e' abrogato.