Art. 33.

             Modifiche della legge regionale n. 75/1995



   1.  Il  comma  1-ter  dell'art. 3 della legge regionale 24 ottobre
1995,  n  75  (Contributi  agli  enti  locali per il finanziamento di
interventi di lotta alle zanzare) e' sostituito dal seguente:
   «1-ter.  Le  somme  di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di
previsione    dell'entrata   del   bilancio   regionale   nell'unita'
previsionale  di  base  (UPB)  DA0902  e  stanziate  nello  stato  di
previsione della spesa nell'UPB DA20021.».
   2.  L'alinea  del  comma  1  dell'art.  4 della legge regionale n.
75/1995 e' sostituito dal seguente:
   «1.  Il  termine  di  presentazione delle domande di contributo e'
stabilito  annualmente  dalla  Giunta  regionale;  tali  domande sono
corredate di:».