Art. 33. Modifiche della legge regionale n. 75/1995 1. Il comma 1-ter dell'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n 75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) e' sostituito dal seguente: «1-ter. Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'unita' previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziate nello stato di previsione della spesa nell'UPB DA20021.». 2. L'alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 75/1995 e' sostituito dal seguente: «1. Il termine di presentazione delle domande di contributo e' stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:».