Art. 34. Modifica della legge regionale n. 17/2007 1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.) e' inserito il seguente: «4-bis. Finpiemonte S.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilita' finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la societa' e' autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidita' o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.».