Art. 34.

              Modifica della legge regionale n. 17/2007



   1.  Dopo  il  comma  4 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio
2007,  n.  17  (Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario
regionale  piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni
S.p.a.) e' inserito il seguente:
   «4-bis.  Finpiemonte  S.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate
per  l'erogazione  delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'art.
2,  comma  2,  lettera  a),  su  un  conto  articolato  in sottoconti
corrispondenti  a  ciascun  intervento  di agevolazione o di sostegno
alle  imprese  ad  essa  affidato  in  gestione.  Per  far  fronte  a
temporanee   carenze   di   disponibilita'   finanziarie  di  singoli
sottoconti  o  nelle  more dell'accredito su singoli sottoconti delle
somme   assegnate  dalla  Regione,  la  societa'  e'  autorizzata  ad
utilizzare   le   giacenze   di  altri  sottoconti,  da  reintegrarsi
immediatamente   al   venir  meno  delle  situazioni  di  carenza  di
liquidita'  o  ad  avvenuto  accredito  delle  somme  da  parte della
Regione.».