Art. 35.

              Modifica della legge regionale n. 23/2003



   1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale
23   settembre   2003,  n.  23  (Disposizioni  in  materia  di  tasse
automobilistiche) e' sostituita dalla seguente:
   «g-bis)  nonche'  per  cinque  annualita',  a  decorrere dal primo
periodo  utile  dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente legge, i
veicoli  di  potenza  non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva
94/12/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e
seguenti,  appartenenti  alle categorie M1 e N1, su cui e' installato
un  sistema  di  alimentazione  a  GPL  od  a metano, collaudato dopo
l'entrata  in  vigore  della legge di conversione del decreto legge 3
ottobre  2006,  n.  262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria); ».