Art. 36. Modifiche della legge regionale 21/2006 1. Il comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonche' interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacita' commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2006 e' inserito il seguente: «6-bis. Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attivita' commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2006 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui all'art. 2, comma 7, pari a euro 2,350 milioni si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella unita' previsionale di base (UPB) DA17061 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. 1-ter. Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalita' previste dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003».