Art. 36.

               Modifiche della legge regionale 21/2006



   1.  Il  comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2006,
n.  21  (Interventi  per  lo  sviluppo  economico  post-olimpico)  e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 1, la Regione promuove la
costituzione  della  "Fondazione  20  marzo  2006",  con il Comune di
Torino,  la Provincia di Torino ed il CONI, nonche' interventi per lo
sviluppo  e  la  riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante
azioni  di  sostegno  al  rafforzamento della capacita' commerciale e
competitiva  del settore turistico. La fondazione opera quale ente di
diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile».
   2. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2006 e'
inserito il seguente:
   «6-bis.  Per  la  riqualificazione  dell'accoglienza turistica, la
Regione   promuove   azioni  volte  al  rafforzamento  dell'attivita'
commerciale  e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica
per   lo   sviluppo   delle   politiche   gestionali,  manageriali  e
dell'innovazione del settore».
   3.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2006
sono inseriti i seguenti:
   «1-bis.  Agli  oneri  derivanti dalle attivita' di cui all'art. 2,
comma  7,  pari  a  euro  2,350  milioni  si fa fronte con le risorse
finanziarie stanziate nella unita' previsionale di base (UPB) DA17061
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
   1-ter.  Per  il  biennio  2009-2010  si  fa  fronte con le risorse
individuate  con  le  modalita'  previste  dall'art.  30  della legge
regionale n. 2/2003».