Art. 37. Modifiche della legge regionale n. 3/2000 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 14, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 2-bis. (Misure a sostegno della mobilita' delle persone disabili). - 1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008-2010, concede contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilita' delle persone disabili con le seguenti modalita' di trasporto: a) servizio taxi con autovettura; b) servizio di noleggio con conducente e autovettura. 2. I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura. 3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano piu' di tre anni di anzianita' calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente». 2. All'art. 4 della legge regionale n. 3/2000 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I contributi non sono ripetibili rispetto allo stesso beneficiario e non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 2-bis sono tra loro cumulabili». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2000, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2-bis, e' prevista nel triennio 2008-2010 una spesa complessiva di euro 1 milione. A tal fine e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2008, nell'unita' previsionale di base (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa, per l'anno 2008, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Alla copertura delle spese per gli anni 2009 e 2010, stimate per ciascun anno in euro 350.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell'UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010».