Art. 37.

              Modifiche della legge regionale n. 3/2000



   1.  Dopo  l'art.  2  della  legge  regionale 24 gennaio 2000, n. 3
(Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari
al  trasporto pubblico locale), come modificata dalla legge regionale
2 luglio 2003, n. 14, e' aggiunto il seguente articolo:
   «Art.  2-bis.  (Misure  a  sostegno  della mobilita' delle persone
disabili).   -  1.  Al  fine  di  sostenere  il  diritto  alla  piena
integrazione  sociale  e  contrastare  in modo efficace il rischio di
emarginazione  delle  persone  disabili,  la Regione Piemonte, per il
triennio   2008-2010,   concede  contributi  diretti  ad  incentivare
l'acquisto  di  autovetture  attrezzate  alla mobilita' delle persone
disabili con le seguenti modalita' di trasporto:
    a) servizio taxi con autovettura;
    b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.
   2.  I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone
per  l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove
di  fabbrica,  attrezzate  ed  allestite  all'agevole incarrozzamento
diretto  delle  persone  disabili,  anche gravi, per le quali non sia
possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento
delle  spese  sostenute  con  un  limite massimo di euro 3.600,00 per
autovettura.
   3.  I  contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture
che  alla  data  di presentazione della domanda di contributo abbiano
piu'   di   tre   anni   di   anzianita'   calcolata  dalla  data  di
immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente».
   2.  All'art.  4  della  legge  regionale  n.  3/2000 il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
   «1.   I  contributi  non  sono  ripetibili  rispetto  allo  stesso
beneficiario  e  non  sono  cumulabili  con  alcun tipo di contributo
previsto  da  norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di
cui agli articoli 2 e 2-bis sono tra loro cumulabili».
   3. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2000, e'
aggiunto il seguente comma:
   «1-bis.  Per  l'attuazione  di  quanto previsto all'art. 2-bis, e'
prevista  nel  triennio  2008-2010  una  spesa  complessiva di euro 1
milione.  A  tal  fine  e'  stanziata nello stato di previsione della
spesa  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2008,  nell'unita'
previsionale  di  base  (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in
termini  di  competenza  e  di cassa. Alla copertura della spesa, per
l'anno  2008,  pari  a  euro  300.000,00,  si  fa fronte riducendo la
disponibilita'   finanziaria   dell'UPB   DA09012   del  bilancio  di
previsione  per  l'anno  finanziario 2008. Alla copertura delle spese
per  gli  anni  2009  e  2010,  stimate  per  ciascun  anno  in  euro
350.000,00,  in  termini  di  competenza, si fa fronte con le risorse
dell'UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010».