Art. 38. Modifica alla legge regionale n. 2/2008 1. All'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le istanze, di cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria anno 2004), devono essere presentate alla autorita' concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, pena la nullita' della valenza dei documenti presentati. 2-ter. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale n. 12/2004, la mancata presentazione dell'istanza, nei termini di cui al comma 2-bis, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere. 2-quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalita' operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter».