Art. 38.

               Modifica alla legge regionale n. 2/2008



   1.  All'art.  28  della  legge  regionale  17  gennaio  2008, n. 2
(Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della
navigazione  interna  e  conferimento  di funzioni agli enti locali),
sono aggiunti i seguenti commi:
   «2-bis.  Le  istanze,  di  cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge
regionale  18  maggio  2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria  anno  2004),  devono  essere  presentate  alla autorita'
concedente  territorialmente  interessata,  entro  e  non oltre il 31
dicembre   2008,   pena  la  nullita'  della  valenza  dei  documenti
presentati.
   2-ter.  Per  i  soggetti  appartenenti  alle  casistiche riportate
all'art.  2, commi 8 e 9 della legge regionale n. 12/2004, la mancata
presentazione  dell'istanza,  nei  termini  di  cui  al  comma 2-bis,
determina    il   divieto   ai   fini   demaniali   al   mantenimento
dell'occupazione in essere.
   2-quater.  La  Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare,   disciplina   con   proprio  regolamento,  le  modalita'
operative  e  gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter».