Art. 40. Modifica della legge regionale n. 28/1993 1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) e' inserito il seguente: «1-bis. Le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali destinano alle convenzioni di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 e ad altre forme di affidamenti con clausole sociali quali quelle previste dall'art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006, una quota non inferiore al 1,5 per cento del volume degli affidamenti dell'anno per l'acquisto di beni o servizi. Entro la suddetta percentuale e compatibilmente con il tipo di attivita' da prestare, le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali possono definire una quota di inserimenti di persone con disabilita' intellettiva, disabilita' fisica con limitata autonomia e malattia mentale». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 23 maggio 2008 BRESSO (Omissis)