Art. 40.

              Modifica della legge regionale n. 28/1993



   1.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 14 giugno
1993,  n.  28  (Misure  straordinarie  per  incentivare l'occupazione
mediante   la   promozione   e   il   sostegno  di  nuove  iniziative
imprenditoriali  e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti
a soggetti svantaggiati) e' inserito il seguente:
   «1-bis.  Le  direzioni  regionali e le aziende sanitarie regionali
destinano  alle convenzioni di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991
e  ad  altre  forme  di affidamenti con clausole sociali quali quelle
previste  dall'art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006, una quota
non inferiore al 1,5 per cento del volume degli affidamenti dell'anno
per  l'acquisto  di  beni  o servizi. Entro la suddetta percentuale e
compatibilmente  con  il  tipo di attivita' da prestare, le direzioni
regionali e le aziende sanitarie regionali possono definire una quota
di  inserimenti  di persone con disabilita' intellettiva, disabilita'
fisica con limitata autonomia e malattia mentale».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 23 maggio 2008
                               BRESSO

(Omissis)