Art. 5.

       Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale



   1.  Al  fine  di  garantire  la  copertura finanziaria degli oneri
derivanti  dalla  sottoscrizione  degli  accordi di programma con gli
enti  locali  previsti  dall'art.  9  della legge regionale 4 gennaio
2000,  n.  1  (Norme  in  materia  di  trasporto  pubblico locale, in
attuazione  del  decreto  legislativo  19  novembre 1997, n. 422), la
Regione  si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013 le risorse
necessarie  per la definizione dei programmi triennali dei servizi di
cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2000, quantificate in 383,2
milioni  di  euro  per  l'anno 2008, 386,2 milioni di euro per l'anno
2009,  388,7  milioni  di euro per l'anno 2010, 391,2 milioni di euro
per  l'anno  2011,  393,7  milioni  di  euro  per l'anno 2012 e 396,6
milioni di euro per l'anno 2013.
   2.  Alla  copertura  della  spesa di cui al comma 1 si provvede ai
sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.