Art. 5. Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale 1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013 le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2000, quantificate in 383,2 milioni di euro per l'anno 2008, 386,2 milioni di euro per l'anno 2009, 388,7 milioni di euro per l'anno 2010, 391,2 milioni di euro per l'anno 2011, 393,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 396,6 milioni di euro per l'anno 2013. 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.