Art. 7. Realizzazione di nuove infrastrutture viarie 1. Al fine di conseguire una maggiore efficienza nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, autostradali o extraurbane principali, la Regione individua specifiche procedure e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale. 2. Per la realizzazione di tratte autostradali, o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione, la Regione puo' avvalersi anche della finanza di progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 3. Per la realizzazione degli interventi di livello nazionale la Regione promuove la costituzione di una societa' mista con ANAS S.p.a. alla quale partecipa attraverso la Societa' di committenza regionale (SCR) di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19. 4. La individuazione delle modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 e' demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.