Art. 7.

            Realizzazione di nuove infrastrutture viarie



   1.   Al   fine   di   conseguire  una  maggiore  efficienza  nella
realizzazione  e  gestione  di  nuove  infrastrutture, autostradali o
extraurbane  principali,  la Regione individua specifiche procedure e
modalita'   per   l'attuazione   degli   interventi   previsti  dalla
programmazione regionale.
   2.  Per  la  realizzazione  di  tratte autostradali, o extraurbane
principali  di  livello nazionale e regionale soggette a concessione,
la  Regione  puo'  avvalersi  anche  della  finanza  di progetto, nel
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  titolo  III, capo III del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
   3.  Per  la realizzazione degli interventi di livello nazionale la
Regione  promuove  la  costituzione  di  una  societa' mista con ANAS
S.p.a.  alla  quale  partecipa  attraverso la Societa' di committenza
regionale (SCR) di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
   4.   La   individuazione   delle  modalita'  di  attuazione  degli
interventi  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 e' demandata ad un apposito
provvedimento  della Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare.