Art. 8. Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013 1. L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e' incrementata per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2009 e sino al 2014 di euro 6 milioni da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2007. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.