Art. 8.

    Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013



   1.  L'autorizzazione  di  spesa per il cofinanziamento della quota
regionale  e  per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui
all'art.  9,  comma  2,  della  legge  regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Legge  finanziaria  per  l'anno  2007)  e'  incrementata per ciascun
esercizio  finanziario  a  partire  dal 2009 e sino al 2014 di euro 6
milioni  da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di
cui  al  piano  finanziario indicativo adottato ai sensi dell'art. 9,
comma 1, della legge regionale n. 9/2007.
   2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma 1 si provvede con la dotazione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'UPB  DA09012  del  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2008.