Art. 10. Inserimento e integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilita' 1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilita', nonche' l'avviamento e il consolidamento di attivita' autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di orientamento, formazione, inserimento e accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro, anche in forma autoimprenditoriale. 2. La Regione garantisce, nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 e nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego): a) il coinvolgimento delle persone con disabilita' e delle loro famiglie nella definizione e realizzazione del progetto individuale di inserimento lavorativo; b) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento e di riqualificazione, anche attraverso percorsi individuali o di gruppo in raccordo con il sistema dell'istruzione e con le iniziative integrate di istruzione e formazione professionale; c) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi e educativi, di accompagnamento sul posto di lavoro e di supporto, anche in fase post-assunzione; d) forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); e) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo; f) il monitoraggio e la valutazione delle azioni avviate, al fine di verificarne la loro efficacia in relazione alle peculiarita' delle persone con disabilita' da inserire o gia' inserite nel mondo del lavoro. 3. La Regione garantisce, inoltre, l'integrazione fra le attivita' di cui al comma 2 e i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti in favore della disabilita' previsti dalla legge n. 68/1999 e dalla legge regionale n. 7/2003, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di formazione professionale e di collocamento mirato. 4. La Regione, in accordo con il consiglio permanente degli enti locali e l'Azienda USL, puo' elevare le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 per l'assunzione obbligatoria di persone con disabilita' nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL. 5. La Regione riconosce, quale luogo privilegiato di transizione verso il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118). 6. La Regione riserva alle cooperative e alle imprese sociali di cui al comma 5 la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti. La Regione riserva, inoltre, ai medesimi soggetti l'esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta da persone con disabilita' di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 o da persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 che, in ragione della natura della loro disabilita' o della gravita' del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. 7. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la Regione, nei bandi di gara d'appalto e nei capitolati d'onere, inserisce fra le condizioni di esecuzione, ove possibile in base alla natura delle prestazioni, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui al comma 6 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.