Art. 10.
Inserimento  e  integrazione  nel  mondo del lavoro delle persone con
                             disabilita'

   1.  La  Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei
singoli  destinatari,  l'inserimento  e la stabilizzazione nel lavoro
dipendente  delle  persone con disabilita', nonche' l'avviamento e il
consolidamento   di   attivita'   autonome  da  parte  degli  stessi,
attraverso   azioni   di   orientamento,  formazione,  inserimento  e
accompagnamento  ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente
di lavoro, anche in forma autoimprenditoriale.
   2. La Regione garantisce, nel perseguimento delle finalita' di cui
al  comma  1  e  nell'ambito  del piano triennale degli interventi di
politica  del  lavoro,  delle  azioni di formazione professionale, di
orientamento  e  sviluppo  delle  azioni  per  favorire  l'impiego  e
l'occupazione  di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003,
n.  7  (disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di
formazione  professionale  e  di  riorganizzazione  dei  servizi  per
l'impiego):
    a)  il  coinvolgimento delle persone con disabilita' e delle loro
famiglie  nella  definizione e realizzazione del progetto individuale
di inserimento lavorativo;
    b)  iniziative  di formazione, di tirocinio, di orientamento e di
riqualificazione,  anche  attraverso percorsi individuali o di gruppo
in  raccordo  con  il  sistema  dell'istruzione  e  con le iniziative
integrate di istruzione e formazione professionale;
    c)   un   sistema   integrato   di   servizi   per   il   lavoro,
socio-riabilitativi,  formativi  e  educativi, di accompagnamento sul
posto di lavoro e di supporto, anche in fase post-assunzione;
    d)  forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro
per  la realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
    e)  un  sistema  di  incentivi e di convenzioni volto al proficuo
inserimento lavorativo;
    f) il monitoraggio e la valutazione delle azioni avviate, al fine
di verificarne la loro efficacia in relazione alle peculiarita' delle
persone  con  disabilita'  da  inserire o gia' inserite nel mondo del
lavoro.
   3. La Regione garantisce, inoltre, l'integrazione fra le attivita'
di  cui  al  comma  2  e  i  servizi  sociali  e sanitari, al fine di
realizzare,   con   un   progetto   unitario,   forme   di   sostegno
personalizzato,  anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti
in  favore  della disabilita' previsti dalla legge n. 68/1999 e dalla
legge   regionale   n.   7/2003,  con  particolare  riferimento  alle
disposizioni in materia di formazione professionale e di collocamento
mirato.
   4.  La  Regione, in accordo con il consiglio permanente degli enti
locali  e  l'Azienda  USL,  puo'  elevare  le quote di riserva di cui
all'art.  3  della  legge n. 68/1999 per l'assunzione obbligatoria di
persone  con  disabilita' nell'ambito del comparto unico del pubblico
impiego della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL.
   5.  La  Regione riconosce, quale luogo privilegiato di transizione
verso  il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di cui
all'art.  1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381
(disciplina  delle  cooperative sociali), e le imprese sociali di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (disciplina dell'impresa
sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).
   6.  La  Regione riserva alle cooperative e alle imprese sociali di
cui  al  comma  5  la partecipazione alle procedure di aggiudicazione
degli   appalti  pubblici,  in  relazione  a  singoli  appalti  o  in
considerazione   dell'oggetto  di  determinati  appalti.  La  Regione
riserva,  inoltre,  ai  medesimi  soggetti l'esecuzione degli appalti
pubblici  nel  contesto  di  programmi  di lavoro protetti, quando la
maggioranza  dei  lavoratori  interessati  e' composta da persone con
disabilita'  di  cui  all'art.  1 della legge n. 68/1999 o da persone
svantaggiate  di  cui  all'art.  4  della  legge  n. 381/1991 che, in
ragione della natura della loro disabilita' o della gravita' del loro
disagio,  non  sono in grado di esercitare un'attivita' professionale
in condizioni normali.
   7.   Per  le  forniture  di  beni  o  servizi  diversi  da  quelli
socio-sanitari  e educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA
sia   pari   o  superiore  agli  importi  stabiliti  dalle  direttive
comunitarie  in materia di appalti pubblici, la Regione, nei bandi di
gara  d'appalto e nei capitolati d'onere, inserisce fra le condizioni
di  esecuzione,  ove possibile in base alla natura delle prestazioni,
l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui
al  comma  6 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di
inserimento lavorativo.