Art. 11. Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilita' 1. La Regione promuove iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 104/1992, mediante interventi finanziari finalizzati: a) all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilita', nonche' alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attivita' lavorative, sportive, turistiche e ricreative; b) all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato. 2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo: a) gli enti pubblici; b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta; c) le persone, anche ultrasessantacinquenni, con disabilita' consistente in una menomazione e in una disabilita' funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficolta' alla mobilita' o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche collegiali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/1999. 3. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione dal superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile. 4. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 50.000 per ogni singola unita' immobiliare o luogo oggetto di intervento. 5. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore ad euro 10.000 per ogni singolo intervento o ad euro 25.000, se si tratti della realizzazione di ascensori. 6. Possono essere concessi contributi in conto capitale anche per l'acquisto e l'installazione di ausili e di attrezzature, intendendosi per tali: a) i beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione delle persone con disabilita'; b) i beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilita' interna e esterna agli edifici; c) gli strumenti di adattamento degli autoveicoli o motoveicoli, anche se prodotti in serie. 7. Beneficiano dei contributi di cui al comma 6: a) gli enti pubblici e privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta, in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per un importo comunque non superiore ad euro 25.000 per ogni singolo intervento; b) le persone di cui al comma 2, lettera c), dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal servizio sanitario nazionale (SSN). 8. Per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione ad uso privato in favore delle persone di cui al comma 2, lettera c), ovvero in favore di coloro i quali le abbiano in carico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta. 9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. 10. I contributi di cui al presente articolo, se destinati alle imprese operanti in Valle d'Aosta, sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente. 11. La determinazione delle singole percentuali di intervento a favore delle persone con disabilita' da parte della Regione e' stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004). La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalita', anche procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.