Art. 11.
Benefici  volti  a  favorire  la  vita di relazione delle persone con
                             disabilita'

   1.  La Regione promuove iniziative ed interventi volti a garantire
l'accessibilita',  l'adattabilita'  e  la visitabilita' degli edifici
pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'art.
24   della   legge   n.   104/1992,  mediante  interventi  finanziari
finalizzati:
    a)    all'eliminazione    o   al   superamento   delle   barriere
architettoniche  e  sensopercettive  dagli edifici pubblici e privati
aperti  al  pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con
disabilita', nonche' alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di
attivita' lavorative, sportive, turistiche e ricreative;
    b)  all'acquisto  di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla
locomozione ad uso privato.
   2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo:
    a) gli enti pubblici;
    b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta;
    c)  le  persone,  anche  ultrasessantacinquenni,  con disabilita'
consistente  in  una  menomazione  e  in  una  disabilita' funzionale
permanente,   dalle   quali  discendono  obiettive  difficolta'  alla
mobilita'  o  alla  vita  di relazione, certificate dalle commissioni
mediche  collegiali  di  cui  all'art.  4  della  legge  regionale n.
11/1999.
   3.  Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione dal
superamento  delle  barriere  architettoniche  e  senso-percettive in
edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in conto
capitale  in  misura  non  superiore  al  90  per  cento  della spesa
effettivamente  sostenuta,  comprensiva  dei  costi di progettazione,
appalto,  esecuzione  e  direzione  lavori,  in  misura  comunque non
superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile.
   4. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al
superamento  delle  barriere  architettoniche  e  senso-percettive in
edifici  e  luoghi privati aperti al pubblico possono essere concessi
contributi  in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento
della  spesa  effettivamente  sostenuta,  comprensiva  dei  costi  di
progettazione,  esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non
superiore  ad euro 50.000 per ogni singola unita' immobiliare o luogo
oggetto di intervento.
   5. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al
superamento  delle  barriere  architettoniche  e  senso-percettive in
edifici  privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, possono
essere  concessi contributi in conto capitale in misura non superiore
ad  euro  10.000  per ogni singolo intervento o ad euro 25.000, se si
tratti della realizzazione di ascensori.
   6.  Possono essere concessi contributi in conto capitale anche per
l'acquisto   e   l'installazione   di   ausili   e  di  attrezzature,
intendendosi per tali:
    a)  i beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione
delle persone con disabilita';
    b)   i   beni   mobili   idonei  al  superamento  delle  barriere
architettoniche  e  a  favorire  la  mobilita' interna e esterna agli
edifici;
    c)  gli strumenti di adattamento degli autoveicoli o motoveicoli,
anche se prodotti in serie.
   7. Beneficiano dei contributi di cui al comma 6:
    a)  gli  enti  pubblici  e privati e le imprese operanti in Valle
d'Aosta,  in  misura  non  superiore  al  90  per  cento  della spesa
effettivamente  sostenuta,  per  un importo comunque non superiore ad
euro 25.000 per ogni singolo intervento;
    b)  le persone di cui al comma 2, lettera c), dedotto l'eventuale
finanziamento concesso dal servizio sanitario nazionale (SSN).
   8.  Per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti
per  l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione ad uso privato in
favore  delle persone di cui al comma 2, lettera c), ovvero in favore
di  coloro  i  quali  le  abbiano in carico, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione
del  testo  unico delle imposte sui redditi), possono essere concessi
contributi  in  conto  capitale  in misura pari al 75 per cento della
spesa effettivamente sostenuta.
   9.  I  contributi  di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.
   10.  I  contributi  di cui al presente articolo, se destinati alle
imprese operanti in Valle d'Aosta, sono erogati in regime de minimis,
ai sensi della normativa comunitaria vigente.
   11.  La  determinazione  delle singole percentuali di intervento a
favore  delle  persone  con  disabilita'  da  parte  della Regione e'
stabilita  sulla  base  dell'indicatore  regionale  della  situazione
economica  di  cui  alla  legge  regionale  4  settembre  2001, n. 18
(approvazione  del  piano  socio-sanitario  regionale per il triennio
2002/2004).    La    giunta   regionale   stabilisce,   con   propria
deliberazione,   ogni   ulteriore   criterio   e   modalita',   anche
procedimentale,  per  la concessione e l'erogazione dei contributi di
cui al presente articolo.