Art. 12. Sportello informativo integrato 1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attivita' informativa e di consulenza a favore della collettivita' e, in particolare, a favore delle persone con disabilita' e dei loro familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilita', realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo integrato. 2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni concernenti la disabilita' in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, opportunita', referenti e altro, con particolare riferimento: a) agli aspetti fiscali; b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone con disabilita'; c) alle associazioni operanti nel settore della disabilita'; d) alle barriere architettoniche e senso percettive e alla progettazione accessibile; e) all'educazione e all'istruzione; f) alla formazione; g) al lavoro; h) alla mobilita' e ai trasporti; i) alle riviste specializzate e alla documentazione; j) alla sanita'; k) al tempo libero e al turismo; l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici. 3. Lo sportello svolge anche attivita' di raccordo con i diversi uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari servizi.