Art. 12.
                   Sportello informativo integrato

   1.  La  Regione,  al  fine  di  promuovere un sistema di attivita'
informativa  e  di  consulenza  a  favore  della  collettivita' e, in
particolare,  a  favore  delle  persone  con  disabilita'  e dei loro
familiari  e  di  fornire  risposte  su  tutti gli aspetti della vita
sociale  e relazionale collegati alla problematica della disabilita',
realizza,  per  il  tramite  delle  proprie  strutture o in regime di
convenzione  con  le cooperative sociali o le istituzioni del privato
sociale  che  risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema
di  consulenza  e  assistenza  giuridica,  uno  sportello informativo
integrato.
   2.   Lo  sportello  informativo  integrato  fornisce  informazioni
concernenti  la  disabilita'  in  termini  di  diritti, agevolazioni,
benefici,  percorsi, opportunita', referenti e altro, con particolare
riferimento:
    a) agli aspetti fiscali;
    b)  all'assistenza,  alla  previdenza e ai servizi per le persone
con disabilita';
    c) alle associazioni operanti nel settore della disabilita';
    d)  alle  barriere  architettoniche  e  senso  percettive  e alla
progettazione accessibile;
    e) all'educazione e all'istruzione;
    f) alla formazione;
    g) al lavoro;
    h) alla mobilita' e ai trasporti;
    i) alle riviste specializzate e alla documentazione;
    j) alla sanita';
    k) al tempo libero e al turismo;
    l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici.
   3.  Lo  sportello svolge anche attivita' di raccordo con i diversi
uffici  per  avviare  le  procedure  previste  per  accedere  ai vari
servizi.