Art. 13. Rete di servizi 1. La rete di servizi per la presa in carico delle persone con disabilita' prevede sostegno e interventi nei seguenti ambiti: a) domiciliarita', costituita dai servizi che assicurano: 1) interventi di promozione dell'autonomia personale, ovvero programmi di intervento finalizzati all'acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare la capacita' di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa, e interventi di promozione delle attivita' sportive, ricreative e di integrazione sociale; 2) servizi diurni finalizzati alla promozione dell'autonomia e all'integrazione sociale, erogati con carattere di flessibilita' e di continuita'; 3) interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o interventi di assistenza domiciliare integrata; 4) interventi di sostegno economico; 5) interventi di sollievo, di accoglienza temporanea programmata, di pronta accoglienza, di soggiorni di sollievo; b) residenzialita', costituita dai servizi, integrati nella rete territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone con disabilita' nelle situazioni in cui non risulta piu' possibile la permanenza nel proprio domicilio. 2. La rete di cui al comma 1 si rivolge alle persone con disabilita' fino ai sessantaquattro anni di eta' e alle loro famiglie. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le persone con disabilita' usufruiscono dei servizi e delle prestazioni previsti per le persone anziane non autosufficienti. 3. Gli standard strutturali, i requisiti organizzativi minimi e il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle strutture e ai servizi della rete di cui al comma 1 restano disciplinati dall'art. 38 della legge regionale n. 25 gennaio 2000, n. 5 (norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione). 4. E' autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, la vendita dei prodotti realizzati nell'ambito delle attivita' svolte nei servizi diurni di cui al comma 1, lettera a), numero 2. I proventi delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto di nuove materie prime o di prodotti di consumo. La giunta regionale e' autorizzata, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per la gestione di tali proventi.