Art. 13.
                           Rete di servizi

   1.  La  rete  di  servizi per la presa in carico delle persone con
disabilita' prevede sostegno e interventi nei seguenti ambiti:
    a) domiciliarita', costituita dai servizi che assicurano:
     1)  interventi  di  promozione  dell'autonomia personale, ovvero
programmi   di   intervento   finalizzati   all'acquisizione   e   al
mantenimento  di  autonomie personali che permettano di migliorare la
capacita'  di  relazione  e  di  partecipazione  alla  vita sociale e
lavorativa,  e  interventi  di  promozione  delle attivita' sportive,
ricreative e di integrazione sociale;
     2)  servizi  diurni finalizzati alla promozione dell'autonomia e
all'integrazione sociale, erogati con carattere di flessibilita' e di
continuita';
     3)  interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o
interventi di assistenza domiciliare integrata;
     4) interventi di sostegno economico;
     5)   interventi   di   sollievo,   di   accoglienza   temporanea
programmata, di pronta accoglienza, di soggiorni di sollievo;
    b)  residenzialita', costituita dai servizi, integrati nella rete
territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone con
disabilita'  nelle  situazioni  in  cui non risulta piu' possibile la
permanenza nel proprio domicilio.
   2.  La  rete  di  cui  al  comma  1  si  rivolge  alle persone con
disabilita'  fino  ai  sessantaquattro  anni  di  eta'  e  alle  loro
famiglie. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, al compimento del
sessantacinquesimo   anno   di   eta',  le  persone  con  disabilita'
usufruiscono  dei servizi e delle prestazioni previsti per le persone
anziane non autosufficienti.
   3. Gli standard strutturali, i requisiti organizzativi minimi e il
procedimento   finalizzato   al   rilascio  dell'autorizzazione  alle
strutture  e  ai  servizi  della  rete  di  cui  al  comma  1 restano
disciplinati  dall'art.  38 della legge regionale n. 25 gennaio 2000,
n. 5 (norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio
socio-sanitario  regionale  e  per  il miglioramento della qualita' e
dell'appropriatezza  delle  prestazioni  sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).
   4.  E'  autorizzata,  nel  rispetto  della  normativa  vigente, la
vendita  dei  prodotti  realizzati nell'ambito delle attivita' svolte
nei  servizi  diurni  di  cui  al  comma  1,  lettera a), numero 2. I
proventi  delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto di
nuove  materie prime o di prodotti di consumo. La giunta regionale e'
autorizzata,  su  proposta  dell'assessore  competente  in materia di
bilancio,  ad  apportare  al  bilancio  di  previsione  le variazioni
necessarie per la gestione di tali proventi.