Art. 14. Azioni positive 1. La Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare ai settori della casa, dei trasporti, delle attivita' turistico-ricreative, dello sport, della cultura e della formazione, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e di superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilita', con precedenza per coloro che sono in situazioni riconosciute di gravita' ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992. In particolare, la Regione sostiene: a) le iniziative a contenuto innovativo finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilita' visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilita'; b) le attivita' che coinvolgono piu' associazioni o cooperative sociali operanti a favore della disabilita' e favoriscono significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale delle persone con disabilita' e che sono tese al miglioramento dei servizi. 2. La Regione sollecita gli enti locali alla predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), mediante azioni positive individuate con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente e del consiglio permanente degli enti locali, le modalita' e i criteri per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. 4. A partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in merito all'applicazione del presente articolo.