Art. 14.
                           Azioni positive

   1.  La  Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare
anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare ai
settori     della    casa,    dei    trasporti,    delle    attivita'
turistico-ricreative,  dello sport, della cultura e della formazione,
perseguono  l'obiettivo  di  prevenire  l'isolamento e di superare in
modo  flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle
persone  con  disabilita',  con  precedenza  per  coloro  che sono in
situazioni  riconosciute di gravita' ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 104/1992. In particolare, la Regione sostiene:
    a)    le    iniziative   a   contenuto   innovativo   finalizzate
all'eliminazione  delle  barriere  di  comunicazione  per persone con
disabilita'  visiva,  uditiva  o  con  problemi  di  linguaggio  e di
comunicabilita';
    b)  le  attivita' che coinvolgono piu' associazioni o cooperative
sociali   operanti   a   favore   della   disabilita'  e  favoriscono
significativi  risultati  nel  campo dell'eliminazione degli ostacoli
che  impediscono  il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale
delle  persone  con  disabilita' e che sono tese al miglioramento dei
servizi.
   2.  La  Regione sollecita gli enti locali alla predisposizione dei
piani  di  eliminazione  delle barriere architettoniche (PEBA) di cui
all'art.  32,  comma  21,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria   1986),   mediante   azioni   positive  individuate  con
deliberazione della giunta regionale, da adottare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  La  giunta  regionale  stabilisce,  con propria deliberazione,
previo parere della commissione consiliare competente e del consiglio
permanente  degli  enti  locali,  le  modalita'  e  i  criteri per la
realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
   4.  A  partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre di ogni anno,
la  giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente
in merito all'applicazione del presente articolo.