Art. 16. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, e disposizioni transitorie 1. L'art. 34 della legge regionale n. 7/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili). - 1. La Regione istituisce, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999, il fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili. 2. Il fondo e' alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della legge n. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali. 3. Il fondo e' destinato al finanziamento delle attivita' previste dall'art. 14, comma 4, della legge n. 68/1999. In particolare, puo' concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili ed al finanziamento dei relativi servizi. 4. Il fondo e' amministrato da un comitato composto da: a) il presidente del consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale; c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilita'; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 3, lettera f); e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 3, lettera e); f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'art. 6, comma 3, lettera g); g) un rappresentante del consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal consiglio stesso. 5. Il comitato e' nominato con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni. 6. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita' di funzionamento del comitato.». 2. In sede di prima applicazione, il comitato dura in carica fino alla scadenza naturale del consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. La deliberazione di cui all'art. 34, comma 6, della legge regionale n. 7/2003, come sostituito dal comma 1, e' adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.