Art. 16.
Modificazione   alla   legge   regionale  31  marzo  2003,  n.  7,  e
                      disposizioni transitorie

   1.  L'art.  34  della  legge regionale n. 7/2003 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  34  (Fondo  regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione
delle  persone  disabili).  -  1.  La  Regione  istituisce,  ai sensi
dell'art.  14  della legge n. 68/1999, il fondo regionale della Valle
d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.
   2. Il fondo e' alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5
e 15 della legge n. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.
   3. Il fondo e' destinato al finanziamento delle attivita' previste
dall'art.  14,  comma 4, della legge n. 68/1999. In particolare, puo'
concorrere  al  finanziamento  delle  agevolazioni, previste da norme
nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al
lavoro  delle  persone  disabili  ed  al  finanziamento  dei relativi
servizi.
   4. Il fondo e' amministrato da un comitato composto da:
    a)  il  presidente  del consiglio per le politiche del lavoro, di
cui all'art. 6;
    b)  il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di  programmazione  e  gestione  delle  politiche  del lavoro e della
formazione professionale;
    c)  il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di disabilita';
    d)   un   rappresentante   delle   organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori, designato dal consiglio per le politiche del lavoro tra i
soggetti di cui all'art. 6, comma 3, lettera f);
    e)  un  rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro,
designato dal consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di
cui all'art. 6, comma 3, lettera e);
    f)  il  rappresentante  delle  associazioni  dei  disabili di cui
all'art. 6, comma 3, lettera g);
    g)  un  rappresentante del consiglio permanente degli enti locali
della Valle d'Aosta, designato dal consiglio stesso.
   5.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto  del presidente della
Regione e dura in carica cinque anni.
   6.  La  giunta  regionale definisce, con propria deliberazione, le
modalita' di funzionamento del comitato.».
   2.  In sede di prima applicazione, il comitato dura in carica fino
alla  scadenza naturale del consiglio per le politiche del lavoro, di
cui  all'art.  6 della legge regionale n. 7/2003, in carica alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge. La deliberazione di cui
all'art.   34,  comma  6,  della  legge  regionale  n.  7/2003,  come
sostituito  dal  comma  1,  e'  adottata entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.