Art. 17.
                       Modalita' di attuazione

   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:
    a)  il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la
tutela delle persone con disabilita' di cui all'art. 4;
    b)  le  modalita'  e  i  tempi  di  realizzazione dello sportello
informativo integrato di cui all'art. 12;
    c)  i  criteri  e  le  modalita'  per  garantire alle persone con
disabilita' l'accessibilita', la fruibilita' e la visitabilita' degli
edifici  pubblici  e  privati  aperti  al  pubblico  o  della propria
abitazione  mediante  l'eliminazione  o il superamento delle barriere
architettoniche   e  senso-percettive,  nonche'  la  rimozione  degli
ostacoli   per   l'esercizio  di  attivita'  sportive,  turistiche  e
ricreative;
    d)  le  modalita'  di  integrazione istituzionale per assicurare,
nell'ottica della presa in carico:
     1) la composizione e le modalita' di funzionamento delle UVMD;
     2)  il  sostegno  alle  forme  di continuita' assistenziale, nel
passaggio dall'eta' evolutiva all'eta' adulta e anziana;
     3)  il  sostegno psicologico alla persona con disabilita' e alla
sua famiglia;
     4)  le  modalita' di collaborazione con i servizi riabilitativi,
di  neurologia  e  con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda
USL.
   2.  La  giunta  regionale  stabilisce,  con proprie deliberazioni,
sentito   il  gruppo  interistituzionale  sulla  disabilita'  di  cui
all'art.  4, ogni ulteriore criterio e modalita' necessari alla piena
attuazione della presente legge.