Art. 17. Modalita' di attuazione 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina, con propria deliberazione: a) il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilita' di cui all'art. 4; b) le modalita' e i tempi di realizzazione dello sportello informativo integrato di cui all'art. 12; c) i criteri e le modalita' per garantire alle persone con disabilita' l'accessibilita', la fruibilita' e la visitabilita' degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive, nonche' la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attivita' sportive, turistiche e ricreative; d) le modalita' di integrazione istituzionale per assicurare, nell'ottica della presa in carico: 1) la composizione e le modalita' di funzionamento delle UVMD; 2) il sostegno alle forme di continuita' assistenziale, nel passaggio dall'eta' evolutiva all'eta' adulta e anziana; 3) il sostegno psicologico alla persona con disabilita' e alla sua famiglia; 4) le modalita' di collaborazione con i servizi riabilitativi, di neurologia e con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL. 2. La giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sentito il gruppo interistituzionale sulla disabilita' di cui all'art. 4, ogni ulteriore criterio e modalita' necessari alla piena attuazione della presente legge.