Art. 18. Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), e' abrogata. 2. E', inoltre, abrogato il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2000/2002). 3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge di cui al comma 1.