Art. 18.
               Abrogazioni e disposizioni transitorie

   1. La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (norme per favorire la
vita di relazione delle persone disabili), e' abrogata.
   2.  E',  inoltre,  abrogato  il  comma  5 dell'art. 18 della legge
regionale  3  gennaio  2000,  n.  1  (legge  finanziaria per gli anni
2000/2002).
   3.  Nelle  more  dell'adozione  dei  provvedimenti attuativi della
presente   legge,   continuano   ad   applicarsi   i   corrispondenti
provvedimenti attuativi della legge di cui al comma 1.