Art. 19.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 e' determinato complessivamente in
euro  2.460.000 per l'anno 2008, euro 4.054.000 per l'anno 2009, euro
4.337.000  per  l'anno 2010 e in euro 5.500.000 a decorrere dall'anno
2011.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2008  e  di quello pluriennale per il triennio 2008/2010
nell'obiettivo   programmatico   2.2.3.03   (assistenza   sociale   e
beneficenza pubblica).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante  l'utilizzo  per  pari  importo  degli stanziamenti iscritti
negli  stessi  bilanci  e  nello  stesso  obiettivo programmatico, al
capitolo 61310 (fondo regionale per le politiche sociali), secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  22,  comma  3, della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
   4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 18 aprile 2008.
                               CAVERI
(Omissis)