Art. 19. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 e' determinato complessivamente in euro 2.460.000 per l'anno 2008, euro 4.054.000 per l'anno 2009, euro 4.337.000 per l'anno 2010 e in euro 5.500.000 a decorrere dall'anno 2011. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (assistenza sociale e beneficenza pubblica). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 61310 (fondo regionale per le politiche sociali), secondo le modalita' di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004). 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 18 aprile 2008. CAVERI (Omissis)