Art. 2.
                    Obiettivi. Soggetti attuatori

   1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare,
mediante:
   a)   il   coordinamento  e  l'integrazione  degli  interventi  che
coinvolgono  la  Regione,  i  comuni,  singoli o associati, l'Azienda
regionale  Unita' sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta,
le  organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le
cooperative  del  privato  sociale  che  svolgono attivita' in favore
delle  persone  con  disabilita', anche in attuazione dei principi di
sussidiarieta' e solidarieta';
   b)   la   programmazione   di   interventi   aventi  carattere  di
universalita'   in   modo  da  garantire  a  tutti  i  disabili  pari
opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai servizi, sulla
base dei seguenti principi:
     1)   rispetto   della   dignita'   della   persona,   della  sua
riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della
sua famiglia;
     2)   riconoscimento   della  centralita'  della  persona,  prima
destinataria  degli  interventi  e  dei  servizi,  e  del ruolo della
famiglia,  soggetto  primario  e ambito di riferimento unitario degli
stessi;
     3)   sussidiarieta'   verticale   e   orizzontale,  al  fine  di
riconoscere  e  agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi,
il ruolo degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a);
    c)  l'acquisizione  di conoscenze approfondite sul fenomeno della
disabilita'  e  la  promozione  di  attivita'  di  informazione  e di
sensibilizzazione della collettivita', volte a migliorare l'approccio
culturale alla disabilita';
    d)   la   formazione  congiunta  degli  operatori  socio-sanitari
impegnati nel campo della disabilita';
    e)  la  valorizzazione  e la promozione di progetti ed iniziative
innovativi tesi al miglioramento della qualita' dei servizi in favore
delle persone con disabilita' e delle loro famiglie;
    f)   la   garanzia   dell'efficienza  del  sistema  organizzativo
regionale  dell'invalidita'  civile  di cui alla legge regionale n. 7
giugno  1999, n. 11 (testo unico in materia di provvidenze economiche
a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
   2.   Alla   realizzazione  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  1
concorrono,  ciascuno  per  il  proprio ambito di competenza, tutti i
soggetti, pubblici e privati, ed in particolare:
    a) la Regione;
    b) gli enti locali;
    c) l'Azienda USL;
    d)  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di
promozione  sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16
(disciplina  del  volontariato  e  dell'associazionismo di promozione
sociale);
    e) le cooperative sociali;
    f) le istituzioni del privato sociale;
    g) le organizzazioni sindacali.