Art. 2. Obiettivi. Soggetti attuatori 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, mediante: a) il coordinamento e l'integrazione degli interventi che coinvolgono la Regione, i comuni, singoli o associati, l'Azienda regionale Unita' sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del privato sociale che svolgono attivita' in favore delle persone con disabilita', anche in attuazione dei principi di sussidiarieta' e solidarieta'; b) la programmazione di interventi aventi carattere di universalita' in modo da garantire a tutti i disabili pari opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai servizi, sulla base dei seguenti principi: 1) rispetto della dignita' della persona, della sua riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua famiglia; 2) riconoscimento della centralita' della persona, prima destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli stessi; 3) sussidiarieta' verticale e orizzontale, al fine di riconoscere e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a); c) l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della disabilita' e la promozione di attivita' di informazione e di sensibilizzazione della collettivita', volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilita'; d) la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari impegnati nel campo della disabilita'; e) la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative innovativi tesi al miglioramento della qualita' dei servizi in favore delle persone con disabilita' e delle loro famiglie; f) la garanzia dell'efficienza del sistema organizzativo regionale dell'invalidita' civile di cui alla legge regionale n. 7 giugno 1999, n. 11 (testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti). 2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i soggetti, pubblici e privati, ed in particolare: a) la Regione; b) gli enti locali; c) l'Azienda USL; d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale); e) le cooperative sociali; f) le istituzioni del privato sociale; g) le organizzazioni sindacali.