Art. 3. Destinatari 1. Sono destinatari della presente legge i cittadini italiani, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli stranieri extracomunitari, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente e dagli accordi internazionali, residenti nel territorio regionale, gli apolidi, i profughi e i minori stranieri non accompagnati temporaneamente presenti sul territorio regionale, se certificati come persone con disabilita' ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104/1992, e le loro famiglie. 2. La Regione garantisce inoltre alle persone con disabilita' conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in eta' lavorativa, accertata ai sensi della vigente normativa, i diritti e gli interventi di cui alla presente legge, prevedendo progetti specifici di intervento che, sulla base delle diverse esigenze ed aspettative, siano finalizzati alla riabilitazione e all'inserimento sociale e lavorativo, garantendo la continuita' assistenziale.