Art. 3.
                             Destinatari

   1.  Sono  destinatari della presente legge i cittadini italiani, i
cittadini  degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto
della  normativa  comunitaria vigente, gli stranieri extracomunitari,
nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente
e  dagli  accordi internazionali, residenti nel territorio regionale,
gli  apolidi,  i  profughi  e  i  minori  stranieri  non accompagnati
temporaneamente  presenti  sul  territorio  regionale, se certificati
come  persone  con  disabilita'  ai  sensi degli articoli 3 e 4 della
legge n. 104/1992, e le loro famiglie.
   2.  La  Regione  garantisce  inoltre  alle persone con disabilita'
conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in eta'
lavorativa,  accertata  ai sensi della vigente normativa, i diritti e
gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge,  prevedendo progetti
specifici  di  intervento  che,  sulla base delle diverse esigenze ed
aspettative,  siano finalizzati alla riabilitazione e all'inserimento
sociale e lavorativo, garantendo la continuita' assistenziale.