Art. 4.
             Gruppo interistituzionale sulla disabilita'

   1.  Il  coordinamento  in  ambito  regionale  per  la tutela delle
persone  con  disabilita'  e'  affidato  al gruppo interistituzionale
sulla disabilita', nominato con deliberazione della giunta regionale,
tenuto conto della rappresentativita' dei soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, al fine di:
    a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione
delle persone con disabilita';
    b)   coordinare   e  raccordare  l'attuazione  degli  interventi,
monitorarne e valutarne l'applicazione;
    c)  garantire  l'integrazione  tra  le  modalita'  operative  dei
soggetti   responsabili   dell'inserimento   sociale,   educativo   e
lavorativo delle persone con disabilita';
    d)  curare  le  rilevazioni  dei  dati e delle informazioni sulle
attivita' svolte e la predisposizione di rapporti periodici;
    e)  definire  le caratteristiche organizzative e operative per la
realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilita'.
   2.  Le  funzioni  inerenti  al  coordinamento  per la tutela delle
persone   con   disabilita'   fanno  capo  alla  struttura  regionale
competente in materia di disabilita'.