Art. 4. Gruppo interistituzionale sulla disabilita' 1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilita' e' affidato al gruppo interistituzionale sulla disabilita', nominato con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto della rappresentativita' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, al fine di: a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilita'; b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione; c) garantire l'integrazione tra le modalita' operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilita'; d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attivita' svolte e la predisposizione di rapporti periodici; e) definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilita'. 2. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilita' fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilita'.