Art. 5.
                    Integrazione socio-sanitaria

   1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come presupposto
irrinunciabile    dell'organizzazione    dei    servizi   sociali   e
socio-sanitari,  volta  a tradurre le politiche sociali in attivita',
servizi,  interventi  e  progettualita', secondo logiche di priorita'
territoriale.
   2.  La  Regione  assicura  il processo di integrazione fra servizi
sanitari  e  servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione
produttiva verso una logica sistemica che garantisca il coordinamento
di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla persona.
   3.  La  Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e
all'aggiornamento   multidisciplinare   ed  interprofessionale  degli
operatori  che  a  vario  titolo  sono  impegnati  nelle attivita' di
inclusione delle persone con disabilita'.