Art. 5. Integrazione socio-sanitaria 1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come presupposto irrinunciabile dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, volta a tradurre le politiche sociali in attivita', servizi, interventi e progettualita', secondo logiche di priorita' territoriale. 2. La Regione assicura il processo di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione produttiva verso una logica sistemica che garantisca il coordinamento di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla persona. 3. La Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare ed interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attivita' di inclusione delle persone con disabilita'.