Art. 7. Accertamenti e certificazioni 1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficolta', alla necessita' di intervento assistenziale permanente, alla capacita' di intervento e relazione e alla capacita' complessiva individuale residua sono effettuati dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 11/1999. 2. La Regione adotta un percorso finalizzato all'applicazione di linee guida e protocolli per la formazione all'uso di strumenti omogenei di valutazione e misura della disabilita', scientificamente fondati sui principi dell'ICF.