Art. 7.
                    Accertamenti e certificazioni

   1.  Gli  accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficolta',
alla   necessita'   di   intervento  assistenziale  permanente,  alla
capacita'  di  intervento  e  relazione  e alla capacita' complessiva
individuale   residua   sono  effettuati  dalle  commissioni  mediche
collegiali  di  cui  agli  articoli  4  e  5 della legge regionale n.
11/1999.
   2.  La  Regione adotta un percorso finalizzato all'applicazione di
linee  guida  e  protocolli  per  la  formazione all'uso di strumenti
omogenei  di valutazione e misura della disabilita', scientificamente
fondati sui principi dell'ICF.