Art. 8.
Progetto  individuale  e presa in carico. Unita' di valutazione multi
                            dimensionale

   1.  Al  fine  di  realizzare  le  finalita'  e gli obiettivi della
presente legge, e' prevista la definizione di un progetto individuale
per la persona con disabilita', in conformita' alla legge n. 162/1998
e  all'art.  14  della  legge  n. 328/2000, che comprende, oltre alla
valutazione   diagnostico-funzionale,   le   prestazioni   di   cura,
assistenza,  riabilitazione,  educazione,  istruzione,  formazione  e
inserimento  lavorativo,  i  servizi  alla  persona,  con particolare
riferimento  al  recupero e all'inclusione sociale, nonche' le misure
economiche  necessarie  per il superamento di condizioni di poverta',
emarginazione  ed  esclusione  sociale. Il progetto, costituito da un
complesso  di  azioni  e  interventi attivati a partire dai bisogni e
dalle aspettative della persona con disabilita' e della sua famiglia,
definisce  i  soggetti  coinvolti,  le potenzialita', le modalita' di
attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.
   2. Il progetto individuale e' approvato dall'Unita' di valutazione
multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa
in carico della persona con disabilita', sulla base della valutazione
della  sua  situazione  complessiva nel contesto sociale e familiare,
effettuata  in  conformita' alle linee guida e ai protocolli adottati
ai  sensi dell'art. 7, comma 2. L'UVMD puo', nell'esercizio delle sue
funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.
   3.   L'UVMD   individua  e  attiva  un  operatore  di  riferimento
principale  per la persona con disabilita' e per la sua famiglia, con
il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli
degli  altri  operatori e servizi, al fine di seguire e di monitorare
costantemente l'evoluzione della situazione personale e di consentire
l'implementazione  e  la  riformulazione  del progetto individuale in
relazione   al   ciclo   vitale,   alle  opportunita',  alle  risorse
disponibili  e  sulla base di percorsi di valutazione che favoriscano
una presa in carico efficace.
   4.  La  presa in carico comporta, con il sostegno della famiglia e
l'attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal
progetto  individuale,  interventi  di valutazione, di consulenza, di
orientamento,  di raccordo con le risorse solidaristiche, pubbliche e
private, del territorio e di informazione per l'accesso alla rete dei
servizi.