Art. 9. Percorso educativo, scolastico e formativo 1. La Regione promuove il percorso educativo, scolastico e formativo al fine di favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilita', la diffusione della cultura dell'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, pregiudizio, emarginazione. Il percorso comprende tutte le fasi della vita della persona con disabilita', dalla nascita fino al compimento dei sessantaquattro anni di eta'. 2. La Regione adotta gli strumenti utili a progettare e pianificare il percorso educativo, scolastico e formativo, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 104/1992. La Regione individua, inoltre, le risorse organizzative e umane necessarie alla sua realizzazione, quali le attivita' di assistenza e di insegnamento, i gruppi di lavoro istituiti a livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e l'equipe PEI integrata, promuovendo anche attivita' di formazione iniziale e durante il servizio rivolta al personale docente e non docente. 3. La Regione garantisce alle persone con disabilita' la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e ne favorisce, mediante il PEI, il coordinamento con il successivo percorso scolastico. La Regione assicura, inoltre, l'inserimento degli studenti disabili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e predispone percorsi misti e integrati, in collaborazione anche con gli enti che si occupano di percorsi di integrazione lavorativa. La Regione riconosce, infine, le modalita' di certificazione delle competenze in esito al percorso scolastico istituzionale quali strumenti efficaci di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. 4. La Regione sostiene interventi a favore della persona con disabilita' per la frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e promuove la sua partecipazione ad iniziative specifiche di educazione presentate dal centro territoriale permanente di istruzione e formazione in eta' adulta (CTP), istituito con decreto del sovraintendente agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste del 21 febbraio 2005, n. 7438, nell'ottica di favorire strategie volte a sostenere l'apprendimento permanente.