Art. 9.
             Percorso educativo, scolastico e formativo

   1.  La  Regione  promuove  il  percorso  educativo,  scolastico  e
formativo  al  fine di favorire la realizzazione del progetto di vita
delle   persone   con   disabilita',   la  diffusione  della  cultura
dell'inclusione   sociale   e   l'eliminazione   di   ogni  forma  di
discriminazione,  pregiudizio,  emarginazione.  Il percorso comprende
tutte le fasi della vita della persona con disabilita', dalla nascita
fino al compimento dei sessantaquattro anni di eta'.
   2.   La   Regione  adotta  gli  strumenti  utili  a  progettare  e
pianificare   il  percorso  educativo,  scolastico  e  formativo,  la
diagnosi  funzionale,  il  profilo  dinamico-funzionale  e  il  piano
educativo  individualizzato  (PEI) di cui all'art. 12, comma 5, della
legge   n.  104/1992.  La  Regione  individua,  inoltre,  le  risorse
organizzative  e  umane  necessarie  alla sua realizzazione, quali le
attivita'  di  assistenza  e  di  insegnamento,  i  gruppi  di lavoro
istituiti  a  livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e
l'equipe  PEI  integrata,  promuovendo  anche attivita' di formazione
iniziale  e  durante  il  servizio rivolta al personale docente e non
docente.
   3. La Regione garantisce alle persone con disabilita' la fruizione
dei  servizi  socio-educativi  per  la prima infanzia e ne favorisce,
mediante   il  PEI,  il  coordinamento  con  il  successivo  percorso
scolastico.   La   Regione  assicura,  inoltre,  l'inserimento  degli
studenti  disabili  nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
di  primo e secondo grado e predispone percorsi misti e integrati, in
collaborazione  anche  con  gli  enti  che si occupano di percorsi di
integrazione  lavorativa.  La Regione riconosce, infine, le modalita'
di  certificazione  delle  competenze in esito al percorso scolastico
istituzionale  quali  strumenti efficaci di collegamento tra il mondo
dell'istruzione e il mondo del lavoro.
   4.  La  Regione  sostiene  interventi  a  favore della persona con
disabilita' per la frequenza dei percorsi di istruzione universitaria
e   promuove  la  sua  partecipazione  ad  iniziative  specifiche  di
educazione   presentate   dal   centro   territoriale  permanente  di
istruzione  e  formazione in eta' adulta (CTP), istituito con decreto
del   sovraintendente   agli   studi  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste del 21 febbraio 2005, n. 7438, nell'ottica di
favorire strategie volte a sostenere l'apprendimento permanente.