Art. 3.
                Semplificazione in materia sanitaria

   1.   La  Giunta  regionale  disciplina  la  semplificazione  delle
procedure  relative  alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneita'
sanitarie,  individuando  i  casi  di  abolizione  di  certificati in
materia di igiene e sanita' pubblica sulla base dell'evoluzione della
normativa  comunitaria e nazionale, nonche' degli indirizzi approvati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
   2. Le autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria di cui
all'allegato B alla presente legge sono aboliti.
   3.  I  certificati  ed  i  documenti  di  cui  all'allegato B sono
rilasciati  ai  soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre
regioni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 25 giugno 2008

                           MERCEDES BRESSO
(Omissis)