Art. 3. Semplificazione in materia sanitaria 1. La Giunta regionale disciplina la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneita' sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanita' pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonche' degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 2. Le autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria di cui all'allegato B alla presente legge sono aboliti. 3. I certificati ed i documenti di cui all'allegato B sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 25 giugno 2008 MERCEDES BRESSO (Omissis)